[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]Nota Bene. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese.

[3]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA RELATIVO ALLA PESCA NELLE ACQUE TUNISINE DA PARTE DI CITTADINI ITALIANI

[4]In applicazione del Protocollo d'Accordo del 20 ottobre 1975 e in conformita' col suo spirito, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Tunisina, desiderosi di consolidare i vincoli d'amicizia e di buon vicinato tra i due Paesi e di continuare a risolvere i problemi che si riferiscono al campo della pesca mediante un'intesa amichevole e nel rispetto dei reciproci interessi, Hanno concordato le seguenti disposizioni:

[5]Articolo I

[6]Il Governo della Repubblica, Tunisina autorizzera' imbarcazioni italiane a praticare la pesca nelle acque tunisine. Tale autorizzazione sara' valida nelle zone e alle condizioni indicate di seguito:

  • a)Zona tra il confine tunisino-algerino e il Capo Bon. Tale zona e' definita dalla parte di mare che si estende tra il meridiano che passa per il confine tunisino-algerino e la parte Est del parallelo che passa per il Capo Bon e compresa tra la linea delle sei miglia e quella delle dodici miglia misurate a partire dalle linee di base che servono alla delimitazione delle acque territoriali tunisine.
  • b)Zona tra il Capo Bon e il Ras Kapoudia. Tale zona e' definita dalla parte di mare che si estende tra i paralleli che passano per il Capo Bon e il Ras Kapoudia e compresa tra la linea delle sei miglia e quella delle dodici miglia misurate a partire dalle linee di base che servono alla delimitazione delle acque territoriali tunisine. E' annessa a questo Accordo e ne fa parte integrante una carta delle zone di pesca.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;136~accordo-arti · fonte su Normattiva