ARTICOLO XIV Entrata in vigore - durata - revisione - denuncia 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica dopo che le Parti contraenti avranno provveduto all'espletamento degli adempimenti richiesti dalle loro rispettive legislazioni. 2. Il presente Accordo e' valido per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Esso e' rinnovabile mediante tacita riconduzione salvo denuncia da parte di una delle Parti contraenti mediante preavviso di sei mesi. 3. Il presente Accordo puo' essere riveduto di comune accordo a richiesta di una delle Parti contraenti. Le modifiche cosi' apportate entreranno in vigore dopo che le parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per via diplomatica, l'espletamento degli adempimenti richiesti dalle loro rispettive legislazioni. 4. Esso tuttavia potra' essere denunciato per via diplomatica e in tal caso avra' fine sei mesi dopo il ricevimento della denuncia dell'altra Parte contraente. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma l'11 marzo 1992 in due esemplari originali in lingua italiana e francese ciascun testo facente ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA GABONESE (firma illegibile) (firma illegibile) TRADUZIONE NON UFFICIALE L'AMBASCIATORE D'ITALIA IN GABON Libreville, 13 marzo 1995 Signor Ministro, Ho l'onore di riferirmi alla Nota Verbale n. 576 del 28 giugno 1993, con la quale si portava a conoscenza che le competenti Autorita' italiane, nell'avviare la procedura relativa alla ratifica dell'Accordo di navigazione marittima firmato a Roma l'11 marzo 1992 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Gabonese, avevano rilevato alcune imprecisioni al Punto 3 dell'art. II ed al preambolo dell'art. IX dello stesso Accordo. Con riferimento alla Sua Nota n. 159 del 15 luglio 1993, ho il piacere di farle sapere che le competenti Autorita' italiane hanno comunicato il loro accordo sulle osservazioni contenute nella Nota stessa. Pertanto, al Punto 3 dell'art. II, la frase "Societa' Marittima Internazionale" sara' sostituita dalla frase "Societa' Marittima Nazionale" e il testo del preambolo dell'art. IX sara', nella copia originale in lingua italiana: "Le Autorita' di una delle Parti Contraenti non perseguono penalmente i reati commessi nelle proprie acque territoriali a bordo di una nave dell'altra Parte contraente, a meno che tali reati:" Nella copia originale in lingua francese: "Les Autorites de l'une des Parties Contractantes ne procedent a' aucune poursuite concernant les infractions commises dans ses eaux territoriales a' bord d'un navire de l'autre Partie Contractante, a' moins que ces infractions:". Qualora le competenti Autorita' gabonesi confermeranno il loro accordo su quanto precede, la presente Nota e la sua Nota di risposta costituiranno un Accordo tra i due Governi che entrera' in vigore lo stesso giorno dell'Accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Gabonese firmato a Roma l'11 marzo 1992. Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione. Vittorio FUMO Signor Antoine MBOUMBOU Ministro dei Trasporti, della Marina Mercantile, della Pesca, Incaricato per il Turismo, e per i Parchi Nazionali LIBREVILLE MINISTERO DEI TRASPORTI, REPUBBLICA GABONESE DELLA MARINA MERCANTILE, DELLA PESCA INCARICATO PER IL TURISMO E I PARCHI NAZIONALI GABINETTO DEL MINISTRO B.P. 2087 - LIBREVILLE Libreville, 6 novembre 1995 N. 0969/MTMMPTPN/CAB IL MINISTRO A S.E. Ambasciatore d'Italia in Gabon, Sig. Vittorio FUMO LIBREVILLE OGGETTO: Emendamenti al testo dell'Accordo in materia di marina mercantile Gabon - Italia, firmato a Roma l'11 marzo 1992. Signor Ambasciatore, Con lettera n. 197 del 13 marzo 1995, Lei mi ha cortesemente trasmesso la comunicazione del seguente tenore: (omissis) Ho l'onore di confermare a Sua Eccellenza l'accordo del Governo Gabonese su tali disposizioni nonche' sulla Sua proposta relativa alla loro entrata in vigore. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. Antoine MBOUMBOU MIYAKOU

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;304~accordo-artxiv · fonte su Normattiva