[1]Articolo III

[2]Le autorizzazioni suindicate verranno concesse a imbarcazioni italiane equipaggiate per la pesca al cianciolo, per la pesca con palangresi e per la pesca a strascico. Per ognuno dei tipi di pesca suindicati, il numero delle imbarcazioni e la potenza dei motori sono quelli fissati qui di seguito, di comune accordo:

  • A)Numero delle imbarcazioni:
  • 1)20 imbarcazioni verranno autorizzate a praticare la pesca al cianciolo;
  • 2)6 imbarcazioni verranno autorizzate a praticare la pesca con palangresi;
  • 3)80 imbarcazioni verranno autorizzate a praticare la pesca a strascico.
  • B)Potenza dei motori:
  • 1)I motori delle imbarcazioni indicate al numero 1) del precedente paragrafo A) non devono avere una potenza effettiva superiore a 300 CV compresi. Tuttavia 7 imbarcazioni del contingente annuale possono avere motori di una potenza effettiva da 301 a 375 CV compresi.
  • 2)I motori delle imbarcazioni indicate al numero 2) del precedente paragrafo A) non devono avere una potenza effettiva superiore a 300 CV compresi.
  • 3)I motori delle imbarcazioni indicate al numero 3) del precedente paragrafo A) non devono avere una potenza effettiva superiore a 300 CV compresi. Tuttavia 30 imbarcazioni del contingente annuale possono avere motori di una potenza effettiva da 301 a 375 CV compresi e 20 imbarcazioni possono avere motori di una potenza effettiva da 376 a 475 CV compresi. Le potenze verranno accertate mediante i documenti ufficiali delle imbarcazioni.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;136~accordo-artiii · fonte su Normattiva