[1]Articolo VI
[2]Le autorizzazioni summenzionate per la pesca a strascico e per la pesca con palangresi potranno riferirsi a periodi di almeno quattro mesi; tali autorizzazioni verranno richieste, concesse o rinnovate alle stesse condizioni previste negli Articoli IV e V.
Testo vigente dal 22 aprile 1977
