[1]Articolo XI

[2]Le imbarcazioni da pesci dei due paesi potranno in caso di forza maggiore (approdo forzato o pericolo) cercare rifugio nei porti o mettersi al sicuro in prossimita' delle coste e delle isole.

[3]In tali casi, le imbarcazioni sono tenute a ritirare le loro reti: a raccoglierle sulla poppa e a ricoprirlo con un telone, se sono equipaggiate per la pesca al cianciolo; a raccoglierle sul ponte, divergenti a bordo, se sono equipaggiate per la pesca a strascico. Il comandante e' tenuto a presentarsi, tanto all'entrata che all'uscita, alle Autorita' marittime del porto di rifugio; le imbarcazioni devono, per quanto possibile, segnalare la loro presenza alle Autorita' marittime del porto piu' vicino in caso di rifugio in prossimita' delle coste o delle isole. In caso d'impedimento dovuto a difficolta' di trasmissione e con la riserva delle condizioni summenzionate, non verra' imputata nessuna infrazione alle imbarcazioni rifugiate.

Testo vigente dal 22 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;136~accordo-artxi · fonte su Normattiva