[1]Le navi da pesca italiane avranno diritto, nei casi di estrema necessita' ("detresse"), di rifugiarsi nei porti seguenti:

[2]Soliscica - Gruz - Bar. In occasione dell'entrata in uno dei porti di cui al precedente comma ed in occasione dell'uscita da essi, i comandanti delle navi da pesca italiane dovranno presentarsi alle autorita' competenti. La nave da pesca italiana che si sia rifugiata in uno dei porti indicati al primo comma del presente articolo abbandonera' il porto stesso immediatamente dopo la cessazione della causa per la quale e' stata costretta a rifugiarvisi. Appena cessata la causa per la quale la nave si e' rifugiata nel porto, il comandante di essa ha l'obbligo di richiedere il rilascio del permesso di abbandonare il porto alle autorita' competenti, le quali decideranno in merito discrezionalmente. D'altra parte, qualora le autorita' competenti ritengano che la causa per la quale la nave si e' rifugiata sia cessata e chiedano che la nave abbandoni il porto, mentre per contro il capitano della nave italiana ritenga che la causa persista, il capitano stesso e' autorizzato a presentare per iscritto ed in lingua italiana le proprie osservazioni al riguardo. Qualora le autorita' competenti mantengano la propria decisione, la nave da pesca italiana ha l'obbligo di abbandonare le acque marittime interne jugoslave oppure di entrare nella zona per la quale e' munita di permesso speciale di pesca. Qualora piu' navi da pesca italiane si trovino contemporaneamente rifugiate in uno dei porti sopra menzionati, esse abbandoneranno contemporaneamente il porto, sempreche' siano in grado di riprendere la navigazione, e potranno separarsi soltanto dopo aver lasciato le acque marittime interne jugoslave oppure dopo essere entrate nella zona per la quale sono munite di permesso speciale di pesca.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-14;404~accordo-art10 · fonte su Normattiva