Le navi da pesca italiane munite di permesso di pesca nelle zone previste dal presente Accordo hanno l'obbligo di tenere tutte le reti sottocoperta in locali sigillati a partire dal luogo di ingresso nel mare territoriale jugoslavo e fino al luogo di uscita dallo stesso ovvero dal luogo di ingresso nel mare territoriale jugoslavo e fino alla zona concessa per la pesca e viceversa verso il mare libero. Le navi da pesca di cui al precedente comma che dispongono soltanto di un unico locale di stiva sottocoperta, hanno l'obbligo di avvolgere le reti in una tela cerata e metterle in un sacco alla cui bocca vi siano degli occhielli attraverso i quali si fara' passare una corda che sara' annodata sigillandone le estremita' con sigillo di ceralacca. I comandanti delle navi da pesca contemplate nel primo comma del presente articolo hanno l'obbligo di sigillare le reti da pesca e di sistemarle sottocoperta prima dell'ingresso nel mare territoriale jugoslavo; i sigilli potranno essere tolti e le reti riportate in coperta soltanto dopo che la nave abbia abbandonato il mare territoriale jugoslavo ovvero sia entrata nella zona di pesca. Allorche' una nave da pesca sosti in un porto jugoslavo a norma del primo e secondo comma dell'articolo 10 del presente Accordo e dell'articolo 10 della legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, le Autorita' competenti potranno permettere, su richiesta del comandante, di riportare in coperta e di dissigillare le reti, ma soltanto nel caso che le reti stesse siano bagnate o umide, allo scopo di farle asciugare ovvero ventilare, oppure quando sia necessario eseguire delle riparazioni. Prima che la nave da pesca lasci il porto jugoslavo le reti da pesca che siano state portate in coperta e dissigillate per essere asciugate o ventilate o riparate, dovranno essere nuovamente sigillate nei modi indicati ai comma 1, 2 e 3 del presente articolo.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
