[1]Investimenti
[2]Attraverso il dialogo, le parti promuovono un contesto stabile e favorevole agli investimenti bilaterali al fine di:
- a)migliorare la comprensione reciproca e la cooperazione in materia di investimenti;
- b)esaminare meccanismi che agevolino i flussi di investimenti;
- c)promuovere regole stabili, trasparenti, non discriminatorie e aperte applicabili agli investitori, fatti salvi gli impegni delle parti nell'ambito di accordi commerciali preferenziali e gli altri obblighi internazionali.
Testo vigente dal 28 ottobre 2020
