[1]Investimenti

[2]Le parti possono incoraggiare lo sviluppo di un contesto stabile e attraente per gli investimenti reciproci mediante un dialogo regolare volto a rafforzare la comprensione e la cooperazione in materia di investimenti, a ricercare i meccanismi amministrativi per agevolare i flussi di investimenti e a promuovere norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art13 · fonte su Normattiva