[1]Questioni sanitarie e fitosanitarie e benessere degli animali
[2]1.Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie («SPS») per tutelare la vita o la salute umana, degli animali o delle piante nel territorio delle parti, rilevando i rispettivi diritti e obblighi a norma dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie («accordo SPS»). 2.Nel quadro dell'accordo SPS e delle pertinenti norme internazionali del Codex Alimentarius, della convenzione internazionale per la protezione delle piante («IPPC») e dell'Organizzazione mondiale per la salute animale («OIE»), le parti condividono informazioni per migliorare la comprensione delle rispettive misure SPS e facilitare gli scambi reciproci attraverso:
- a)incontri periodici, presso consessi appropriati stabiliti dalle parti, per uno scambio di opinioni sull'accordo SPS e la legislazione riguardante il benessere degli animali, la loro attuazione, i sistemi di certificazione e di controllo e le procedure di vigilanza, nonche' per affrontare i problemi derivanti dall'applicazione delle misure SPS;
- b)l'impegno ad applicare prescrizioni in materia di importazione a tutto il territorio della parte esportatrice, compresa l'applicazione dei principi di regionalizzazione;
- c)conformemente all'accordo SPS:
- i)il riconoscimento delle zone indenni da parassiti o da malattie e delle zone a limitata diffusione di parassiti o malattie;
- ii)la verifica integrale o parziale del sistema di ispezione e di certificazione delle autorita' della parte esportatrice;
- d)lo scambio di informazioni su questioni in materia di SPS e di benessere degli animali che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti, quali ad esempio le misure di emergenza, le malattie e gli organismi nocivi emergenti e i nuovi dati scientifici disponibili. 3.Le parti convengono di cooperare e condividere informazioni su questioni relative al benessere degli animali. 4.Le parti cooperano altresi' su questioni relative a SPS e benessere degli animali mediante i quadri multilaterali pertinenti, compresi l'OMC, la Commissione del Codex Alimentarius, l'IPPC e l'OIE.
Testo vigente dal 28 ottobre 2020
