[1]Materie prime

[2]1.Le parti riconoscono che un approccio trasparente e basato sul mercato e' la via migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti nella produzione e nel commercio di materie prime e per promuoverne una distribuzione e un uso efficienti. 2.Tenendo conto delle rispettive politiche e dei rispettivi obiettivi economici e nell'intento di incentivare il commercio, le parti convengono di rafforzare la cooperazione sulle questioni relative alle materie prime al fine di rafforzare il quadro normativo per il commercio delle materie prime e di promuovere la trasparenza nei mercati mondiali delle materie prime. 3.Possono costituire materia di cooperazione, ad esempio:

  • a)le questioni dell'offerta e della domanda, il commercio bilaterale e gli investimenti, come pure altre materie di interesse derivanti dal commercio internazionale;
  • b)i quadri normativi delle parti;
  • c)le buone pratiche in relazione allo sviluppo sostenibile dell'industria mineraria, comprese la politica mineraria, le procedure per il rilascio delle licenze e la pianificazione territoriale. 4.Le parti coopereranno mediante il dialogo bilaterale o nell'ambito delle pertinenti strutture o istituzioni internazionali multilaterali.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art27 · fonte su Normattiva