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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[3]Articolo unico:

[4]E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 dicembre 1928-VII, n. 3517, che da' esecuzione nel Regno e nelle Colonie italiane alla Convenzione dell'oppio conclusa in Ginevra il 19 febbraio 1925. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 9 giugno 1930 - Anno VIII

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Mussolini - Grandi - De Bono - Rocco - Mosconi - Bottai.

[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco. --------------- N.B. - L'Atto internazionale di cui sopra venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 1929, n. 224.

Testo in vigore dal 17 ottobre 1930 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1930-06-09;1369~art1 · fonte del testo