Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 ottobre 1930 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[3]Articolo unico:
[4]E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 dicembre 1928-VII, n. 3517, che da' esecuzione nel Regno e nelle Colonie italiane alla Convenzione dell'oppio conclusa in Ginevra il 19 febbraio 1925. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 9 giugno 1930 - Anno VIII
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Mussolini - Grandi - De Bono - Rocco - Mosconi - Bottai.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco. --------------- N.B. - L'Atto internazionale di cui sopra venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 1929, n. 224.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1930 al 16 dicembre 2010
