Per figli che siano cittadini italiani o per figli di padre o di madre che sia cittadino italiano sono corrisposti in Svezia, alle stesse condizioni e nella stessa misura previste per i cittadini svedesi:

  • a)gli assegni generali per i figli, a condizione che detti figli siano domiciliati in Svezia ed allevati da persona domiciliata e civilmente registrata in Svezia;
  • b)gli assegni speciali ai figli di vedove, di invalidi e di altri, a condizione che detti figli siano stati domiciliati e civilmente registrati in Svezia per almeno cinque anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni, oppure il padre o il padrigno o la madre abbia diritto alla pensione del popolo o alle prestazioni per vedove o vedovi con figli a carico. Ai fini di quanto precede non si terra' conto delle assenze temporanee dalla Svezia in conformita' all'art. 10.

Testo vigente dal 1 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137~art13 · fonte del testo