In caso di morte di un cittadino italiano, al coniuge superstite domiciliato e civilmente registrato in Svezia e' riconosciuto il diritto, alle stesse condizioni, nella stessa misura e con gli stessi benefici supplementari previsti per i cittadini svedesi, a pensione alla vedova o a prestazioni per vedove o vedovi con figli a carico, a condizione che:

  • a)il deceduto, dopo il 18° anno di eta', sia stato domiciliato e civilmente registrato in Svezia complessivamente per almeno quindici anni, di cui almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima della morte, purche', all'epoca del decesso, il coniuge superstite fosse domiciliato e civilmente registrato in Svezia, oppure
  • b)il coniuge superstite sia stato domiciliato e civilmente registrato in Svezia complessivamente per almeno quindici anni, di cui almeno cinque anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni.

Testo vigente dal 1 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137~art7 · fonte del testo