1. I cittadini italiani, nonche' le persone menzionate all'articolo 3 lettere b) e c), residenti o meno in Svezia, che non soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione svedese applicabile, avranno diritto ad una pensione base calcolata secondo le disposizioni che si applicano ai cittadini svedesi residenti all'estero. 2. Gli assegni per minorati che non sono concessi come complemento alla pensione base, gli assegni per l'assistenza ai figli minorati, i supplementi di pensioni e i benefici commisurati al reddito sono corrisposti alle persone indicate al paragrafo 1 a condizione che esse risiedano in Svezia e sulla base delle disposizioni del predetto paragrafo 1, in quanto applicabili.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~art13 · fonte su Normattiva