1. I cittadini italiani, nonche' le persone menzionate all'articolo 3 lettere b) e c), residenti o meno in Svezia, che non soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione svedese applicabile, avranno diritto ad una pensione base calcolata secondo le disposizioni che si applicano ai cittadini svedesi residenti all'estero. 2. Gli assegni per minorati che non sono concessi come complemento alla pensione base, gli assegni per l'assistenza ai figli minorati, i supplementi di pensioni e i benefici commisurati al reddito sono corrisposti alle persone indicate al paragrafo 1 a condizione che esse risiedano in Svezia e sulla base delle disposizioni del predetto paragrafo 1, in quanto applicabili.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
