Al principio previsto dall'art. 2 circa la legislazione applicabile sono stabilite le seguenti eccezioni:

  • a)le persone residenti abitualmente in uno dei due Paesi e dipendenti da un'impresa che ha in tale Paese la sua sede, qualora siano inviate dalla, stessa impresa nell'altro. Paese, continuano ad essere sottoposte alla legislazione del primo Paese durante i primi dodici mesi di permanenza nell'altro Paese. Nel caso in cui la durata dell'occupazione si prolungasse oltre i dodici mesi, la legislazione del Paese di residenza abituale potra' continuare ad essere applicata a dette persone col consenso dell'Autorita' amministrativa suprema dell'altro Paese;
  • b)il personale viaggiante addetto a imprese di trasporto ferroviario o stradale, che svolga la sua attivita' in entrambi i Paesi, e' sottoposto alla legislazione del Paese ove ha sede l'impresa; tuttavia, qualora detto personale risieda nell'altro Paese, esso e' sottoposto alla legislazione di tale Paese;
  • c)il personale viaggiante addetto a imprese di trasporto aereo che svolgono la loro attivita' in entrambi i Paesi e' sottoposto alla legislazione del Paese ove ha sede l'impresa tuttavia, qualora detto personale risieda nell'altro Paese, e sia cittadino di tale. Paese, esso e' sottoposto alla legislazione del Paese stesso. La legislazione del Paese ove ha sede l'impresa si applica anche, senza tener conto della cittadinanza, ad altro personale addetto a tali imprese, inviato nell'altro Paese per lavoro temporaneo;
  • d)i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Paesi sono sottoposti alla legislazione del Paese al quale la nave appartiene, tuttavia le persone assunte dalla, nave battente bandiera di uno dei due Paesi per lavori di carico e scarico, riparazioni e sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposte alla legislazione del Paese al quale appartiene il porto;
  • e)gli agenti ed impiegati delle rappresentanze diplomatiche o consolari, esclusi i consoli onorari ed i loro dipendenti, come pure le persone addette al servizio personale di detti agenti e impiegati, sono sottoposti alla legislazione del Paese cui appartiene la rappresentanza, qualora siano cittadini di tale Paese.

Testo vigente dal 1 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137~art3 · fonte del testo