I cittadini italiani in Svezia e i cittadini svedesi in Italia sono sottoposti alle legislazioni enumerate nell'art. 1, applicabili rispettivamente in Svezia e in Italia, e ne beneficiano con gli stessi obblighi e con gli stessi diritti dei cittadini del Paese in cui risiedono, salvo quanto disposto nella presente Convenzione. Cio' vale anche per la concessione delle prestazioni all'estero.

Testo vigente dal 1 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137~art2 · fonte del testo