1. Nella gestione delle assicurazioni sociali indicate all'articolo primo, in linea di principio dovranno applicarsi unicamente le disposizioni del paese contraente in cui e' esercitata l'attivita' determinante ai fini delle assicurazioni medesime. 2. A detto principio sono poste le seguenti eccezioni:

  • a)alle persone occupate in una impresa che ha la sua sede principale nel territorio di uno dei paesi contraenti, inviate per un periodo di durata limitata dalla stessa impresa sul territorio dell'altro paese, continuano ad applicarsi le disposizioni del paese dove la impresa ha la sua sede, sempre che il soggiorno nell'altro paese non sorpassi i dodici mesi. La stessa regola si applica per le persone che, occupate da una impresa che ha la sua sede in uno dei paesi contraenti, soggiornino, per il carattere della loro occupazione, saltuariamente sul territorio dell'altro paese;
  • b)alle persone occupate in imprese artigiane o agricole che si estendono dal territorio di uno dei paesi contraenti al territorio dell'altro paese, sono applicabili esclusivamente le disposizioni del paese in cui la impresa ha la sua sede;
  • c)alle persone che lavorano in una impresa di trasporti avente la sua sede sul territorio di uno dei paesi contraenti e che sono occupate sia temporaneamente nel territorio dell'altro paese, oppure in maniera permanente sulle linee di intercomunicazione o nelle stazioni di frontiera, sono applicabili esclusivamente le disposizioni del paese in cui l'impresa ha la sua sede. La stessa regola si applica al personale dipendente da imprese di trasporti aerei di uno dei paesi contraenti, allorche' tale personale ha la cittadinanza dello Stato di detta impresa, ed e' occupato in maniera permanente negli aeroporti dell'altro paese, nonche' al personale delle stesse imprese temporaneamente addetto al servizio di volo o terrestre sul territorio dell'altro paese;
  • d)le persone arruolate per conto di un armatore su un galleggiante destinato alla navigazione marittima sono sottoposte, durante il periodo del loro arruolamento, alle prescrizioni in vigore nel territorio del paese contraente di cui la nave batte la bandiera;
  • e)le persone occupate in servizi di Stato (dogane, poste, controllo passaporti, ecc.) che sono inviate da uno dei paesi contraenti a lavorare sul territorio dell'altro paese, sono sottoposte alle disposizioni del paese contraente dal quale sono inviate;
  • f)i capi e i membri delle missioni diplomatiche e consolari di un paese contraente, ivi compresi i funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie, inviati nell'altro paese, sono sottoposti alla legislazione del paese che li ha inviati, purche' siano cittadini di tale paese. La stessa regola si applica agli impiegati appartenenti al ruolo delle cancellerie nonche' alle persone che sono al servizio personale dei suddetti capi, membri e funzionari, allorche' essi siano cittadini del paese rappresentato e non facciano espressa richiesta di essere sottoposti alle disposizioni del paese in cui sono occupati. 3. Le autorita' amministrative supreme dei due paesi contraenti possono, di comune accordo, stabilire, in determinati casi, eccezioni alle disposizioni dei primo e del secondo alinea.

Testo vigente dal 26 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1100~art3 · fonte del testo