Il cittadino svedese, per il quale non sussistano i requisiti per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione italiana per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti come pure i suoi familiari superstiti, ha diritto, qualora lasci l'Italia con intendimento di non farvi ritorno, al rimborso dei contributi da lui versati per tale assicurazione; ottenuto tale rimborso non si potranno piu' ottenere in seguito le prestazioni di detta assicurazione prima di aver di nuovo adempiuto alle condizioni da essa prescritte.
Testo vigente dal 1 aprile 1957
