[1]Convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale

[2]Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Maesta' il Re di Svezia, animati dal desiderio di garantire i benefici delle legislazioni dei due Paesi in materia di sicurezza sociale ai cittadini italiani e svedesi, hanno deciso di concludere una Convenzione e a questo scopo hanno nominato come loro plenipotenziari:

[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA l'on. FRANCESCO MARIA DOMINEDO' Sottosegretario al Ministero degli affari esteri italiano,

[4]SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA il barone JOHAN BECK-FRIIS, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maesta' il Re di Svezia in Roma, i quali, dopo essersi scambiati i loro poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

[5]Articolo 1

[6]Paragrafo 1 La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti

  • 1)in Italia:
  • a)l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
  • b)l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;
  • c)l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
  • d)la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri in quanto concerne le prestazioni assicurative;
  • e)gli assegni familiari;
  • f)l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • g)assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, comprese le disposizioni sui sussidi straordinari di disoccupazione;
  • h)i requisiti facoltativi delle assicurazioni per la invalidita', e la vecchiaia e contro la tubercolosi;
  • i)i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie, in quanto concernano i rischi coperti dalle legislazioni enumerate nelle lettere precedenti;
  • 2)in Svezia:
  • a)le pensioni del popolo (pensioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti);
  • b)le prestazioni alle vedove e ai vedovi con figli a carico;
  • c)l'assicurazione generale di malattia;
  • d)le prestazioni di maternita';
  • e)l'assistenza alla maternita';
  • f)gli assegni generali per i figli;
  • g)gli assegni speciali ai figli di vedove, di invalidi e di altri;
  • h)l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
  • i)le prestazioni delle casse di disoccupazione riconosciute;
  • l)le misure assistenziali prese dallo Stato e quelle alle quali lo Stato contribuisce in caso di disoccupazione.

[7]Paragrafo 2. La presente Convenzione si applica egualmente a tutti gli atti legislativi e regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel paragrafo 1. Tuttavia essa non si applica:

  • a)agli atti legislativi o regolamentari concernenti un nuovo ramo di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo al riguardo fra i due Paesi;
  • b)agli atti legislativi o regolamentari che estendano i rami esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora il Governo del Paese interessato notifichi una opposizione al Governo dell'altro Paese entro i tre mesi successivi alla, pubblicazione ufficiale di detti atti.

Testo vigente dal 1 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137~art1 · fonte del testo