1. I cittadini svizzeri e i loro superstiti hanno diritto alle pensioni previste dalla legislazione italiana indicata nell'articolo primo alle stesse condizioni dei cittadini italiani. 2. I cittadini svizzeri che non si trovino nelle condizioni stabilite per avere diritto alle pensioni italiane, nonche' i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi versati, dall'assicurato e dai suoi datori di lavoro, a titolo obbligatorio nell'assicurazione italiana indicata all'articolo primo. 3. Il rimborso dei contributi previsto al secondo alinea puo' essere chiesto:

  • a)se il cittadino svizzero ha lasciato l'Italia da almeno dieci anni, o
  • b)ai verificarsi dell'evento assicurato. Il cittadino svizzero, che ha ottenuto il rimborso dei contributi, non puo' piu' far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione italiana suindicata, in base a detti contributi. Egli, come pure i suoi superstiti, possono pretendere una pensione nel confronti dell'assicurazione italiana, solamente nel caso in cui l'assicurato si trovi, nel periodo posteriore a quello cui si riferiscono i contributi rimborsati, nelle condizioni necessarie per avere diritto alle pensioni italiane.

Testo vigente dal 26 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1100~art6 · fonte del testo