Art. 1 (Accordo)
Le Parti Contraenti, consapevoli della necessita' di agevolare e di sviluppare il traffico ferroviario internazionale in Europa; considerando che, al fine di consolidare le relazioni tra i Paesi europei, sia essenziale prevedere un piano coordinato di assetto e di costruzione delle linee ferroviarie internazionali, adeguate alle future esigenze del traffico internazionale. hanno convenuto quanto segue: Articolo Primo - Definizione e adozione della rete ferroviaria internazionale E. 1. Le Parti contraenti adottano il progetto di rete ferroviaria qui di seguito denominato Rete ferroviaria internazionale e' illustrato all'allegato I del presente Accordo, a titolo di Piano coordinato di assetto e di costruzione di linee ferroviarie di notevole interesse internazionale che esse si propongono di avviare nell'ambito dei programmi nazionali in conformita' alle loro rispettive legislazioni.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
