Art. 15 (Trattato)
Parti, riconoscendo il contributo importante alla stabilizzazione dell'attuale situazione internazionale ed allo sviluppo economico fornito dalla collaborazione regionale e sub- regionale in Europa, si impegnano, nei limiti del possibile, a favorire lo sviluppo dei loro collegamenti nei settori dei trasporti (ferroviari, aerei, marittimi e stradali) e delle telecomunicazioni, quale fattore essenziale per l'ulteriore rafforzamento dei loro rapporti in tutti i campi. Le Parti, consapevoli dell'importanza della sicurezza e della stabilita' dei rifornimenti di energia, petrolio e gas naturali per lo sviluppo della cooperazione economica e per attrarre potenziali investitori, dedicheranno particolare attenzione alle ricerche in campo energetico, allo sfruttamento e al trasporto del gas, degli idrocarburi e dell'energia elettrica. Tale collaborazione, che richiede la partecipazione delle due Parti e che consolidera' i rapporti con altri Paesi limitrofi verra' sviluppata nell'ambito delle Istituzioni europee e della Carta Europea dell'Energia, allo scopo di sviluppare congiuntamente i progetti infrastrutturali necessari ad una maggiore integrazione.
Testo vigente dal 22 febbraio 1996
