Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi reti internazionali ferroviarie (AGC), concluso a Ginevra il 31 maggio 1985
Art. 14 (Accordo)
dell'accordo e sospensione della sua validita'. Ogni Parte contraente potra'denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta inviata al Segretario Generale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui il Segretario Generale avra' ricevuto tale notifica.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
