Art. 15 (Accordo)
'applicazione del presente Accordo sara' sospesa qualora il numero delle Parti contraenti sia inferiore a otto in un periodo qualsiasi di dodici mesi consecutivi. In fede di che, i plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Ginevra il 31 maggio 1985,in un solo esemplare, in lingua francese, inglese e russa. I tre testi fanno ugualmente fede.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
