Art. 13 (Accordo)
dell'indirizzo dell'Amministrazione cui devono essere comunicate le proposte di emendamento degli allegati dell'Accordo. Al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Accordo o della propria adesione, ogni Stato notifichera' al Segretario Generale il nome e l'indirizzo della propria Amministrazione alla quale dovranno essere comunicate, secondo le disposizioni degli articoli 11 e 12 di cui sopra, le proposte di emendamento degli Allegati dell'Accordo.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
