dell'indirizzo dell'Amministrazione cui devono essere comunicate le proposte di emendamento degli allegati dell'Accordo. Al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Accordo o della propria adesione, ogni Stato notifichera' al Segretario Generale il nome e l'indirizzo della propria Amministrazione alla quale dovranno essere comunicate, secondo le disposizioni degli articoli 11 e 12 di cui sopra, le proposte di emendamento degli Allegati dell'Accordo.

Testo vigente dal 24 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;137~accordo-art13 · fonte su Normattiva