[1]Dopo il (*) 31 maggio 1971 l'orginale del presente Accordo sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati indicati nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 del presente Accordo.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

[3]FATTO a Ginevra, il primo settembre millenovecentosettanta in un unico esemplare nelle lingue inglese, francese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.

[4](Seguono le firme).

[5]----- (*) In conformita' alla decisione adottata dal Comitato dei trasporti interni nella sua trentesima sessione.

Testo vigente dal 6 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;264~accordo-art20 · fonte su Normattiva