[1]Dopo il (*) 31 maggio 1971 l'orginale del presente Accordo sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati indicati nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 del presente Accordo.
[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
[3]FATTO a Ginevra, il primo settembre millenovecentosettanta in un unico esemplare nelle lingue inglese, francese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.
[4](Seguono le firme).
[5]----- (*) In conformita' alla decisione adottata dal Comitato dei trasporti interni nella sua trentesima sessione.
Testo vigente dal 6 giugno 1977
