[1]in materia di audiovisivi

[2]Le Parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media, in generale grazie a iniziative congiunte nel campo della formazione e delle attivita' di sviluppo, produzione e distribuzione di audiovisivi, anche negli ambiti educativo e culturale. La cooperazione avverra' nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di diritti d'autore e dei pertinenti accordi internazionali.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art28 · fonte su Normattiva