in materia di audiovisivi. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media in generale, per mezzo di iniziative congiunte nel campo della formazione e della realizzazione, produzione e distribuzione di audiovisivi. La cooperazione sara' gestita conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali sul diritto d'autore e agli accordi internazionali.
Testo vigente dal 5 aprile 2006
