[1]1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare:

  • a)la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale (monumenti, siti, opere d'arte, libri rari e manoscritti, ecc.);
  • b)gli scambi di mostre d'arte e di artisti;
  • c)la formazione degli operatori culturali.

[2]2. La cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi promuove, in particolare, le coproduzioni e la formazione. Le Parti si adoperano per favorire la partecipazione libanese alle iniziative comunitarie in questo campo. 3. Le Parti convengono di estendere al Libano i programmi culturali della Comunita' e degli Stati membri, nonche' le altre attivita' di comune interesse. 4. Le Parti promuovono inoltre la cooperazione culturale di natura commerciale, segnatamente attraverso progetti comuni (produzione, investimenti e commercializzazione), la formazione e gli scambi di informazioni. 5. Nel definire i progetti e i programmi di cooperazione e le attivita' congiunte, le Parti rivolgono particolare attenzione ai giovani, alle tecniche di espressione personale, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio, alla diffusione della cultura e alla comunicazione scritta o audiovisiva. 6. La cooperazione si svolge secondo le modalita' di cui all'articolo 42.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art67 · fonte su Normattiva