Le Parti promuoveranno la cooperazione fra le rispettive Forze Armate e di Polizia, sia a livello bilaterale, che nei contesti multilaterali, concentrandosi con particolare attenzione sugli scambi di personale, la realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, e sull'addestramento e lo svolgimento di esercitazioni congiunte. Le Parti promuoveranno altresi' la cooperazione industriale nel settore della sicurezza.

Testo vigente dal 1 aprile 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-03-20;27~trattato-art5 · fonte su Normattiva