[1]in materia di lotta al terrorismo
[2]Le Parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo e, conformemente alle convenzioni internazionali, le pertinenti risoluzioni ONU e le rispettive legislazioni e normative, concordano di cooperare per la prevenzione e l'eliminazione degli atti terroristici. Esse opereranno in particolare:
- a)nell'ambito dell'attuazione completa della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altri pertinenti risoluzioni ONU, convenzioni e strumenti internazionali;
- b)con uno scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle reti di supporto, conformemente alla legislazione internazionale e nazionale; e
- c)con uno scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche da un punto di vista tecnico e della formazione, e con uno scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
Testo vigente dal 5 aprile 2006
