1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della cooperazione stabiliti nel presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione risorse, anche finanziarie, appropriate, nei limiti delle proprie capacita' e attraverso i rispettivi canali. A tale proposito, le Parti approveranno, nella misura del possibile, un programma pluriennale e ne fisseranno le priorita', tenendo conto dei bisogni e del livello di sviluppo dei paesi centroamericani. 2. Fatti salvi i poteri delle rispettive autorita' competenti, le Parti adottano tutte le misure atte a promuovere e ad agevolare le attivita' della Banca europea per gli investimenti in America centrale, in conformita' delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento nonche' delle leggi e delle normative delle Parti. 3. I paesi dell'America centrale concederanno facilitazioni e garanzie agli esperti della Comunita' europea, nonche' l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro delle attivita' di cooperazione, conformemente alle convenzioni quadro firmate dalla Comunita' europea e da ciascuno dei paesi dell'America centrale.
Testo vigente dal 5 aprile 2006
