[1]Articolo V

[2]I redditi di qualunque natura derivanti da beni immobili situati in uno dei Paesi sono tassabili in conformita' alle leggi di questo Paese. Quando detti redditi sono anche tassabili nell'altro Paese, l'imposta dovuta nel primo Paese e' dedotta dall'imposta, dovuta sui redditi stessi nell'altro Paese, in conformita' all'articolo XVII.

Testo vigente dal 26 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378~artv · fonte su Normattiva