[1]Articolo VII

[2](1) I dividendi pagati da una societa' residente in uno dei Paesi ad un residente dell'altro Paese (che sia soggetto ad imposta in questo altro Paese su tali dividendi e che non eserciti un commercio o un'industria nel primo Paese per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata) sono esenti, nel primo Paese, da qualunque imposta prelevata sui dividendi in aggiunta all'imposta applicabile sui profitti o sul reddito della societa', tuttavia, nulla in questo articolo impedisce l'assoggettamento dei dividendi pagati da una societa' residente in uno dei Paesi ad una, persona fisica residente dell'altro Paese alle imposte in vigore nel primo Paese alla data della firma della, presente Convenzione. Quando tali dividendi sono anche tassabili nell'altro Paese, l'imposta dovuta nel primo Paese e' dedotta dall'imposta dovuta sui dividendi stessi nello altro Paese, in conformita' all'articolo XVII. (2) Quando una societa' residente di uno dei Paesi ricava profitti o redditi da fonti situate nell'altro Paese, non dovra' essere applicata in quest'altro Paese alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a persone non residenti in detto altro Paese, ne' alcun tributo avente la natura di imposta sui profitti non distribuiti della societa', siano o no quei dividendi o profitti non distribuiti, in tutto o in parte, profitti o redditi cosi' ricavati. (3) In caso di cambiamenti sostanziali nelle leggi fiscali di una o di ambedue le Parti Contraenti, riguardanti questo articolo, le due Parti Contraenti si consulteranno allo scopo di stabilire se e' necessario emendare, con riguardo a tali cambiamenti, questo articolo dell'Accordo.

Testo vigente dal 26 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378~artvii · fonte su Normattiva