L'articolo VII della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "Articolo VII (1) I dividendi pagati da una societa' residente di uno dei Paesi ad un residente dell'altro Paese sono tassabili in detto altro Paese. (2) I dividendi pagati da una societa' residente di uno dei Paesi ad un residente dell'altro Paese (che non eserciti un commercio od un'industria nel detto primo Paese per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata) possono essere tassati nel primo Paese ed in conformita' della legge di tale Paese, ma se i dividendi sono assoggettati ad imposta nell'altro Paese l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: (a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario e' una societa' che controlla direttamente almeno il 51 per cento dei voti nella societa' che paga i dividendi; (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in ogni altro caso. Questo paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali vengono pagati i dividendi. (3) Il termine "dividendi" adoperato nel presente articolo designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, dalle "quote minerarie", dalle quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del Paese di cui e' residente la societa' distributrice e inoltre comprende qualsiasi altro elemento di reddito (non esente in base alla presente Convenzione) che, in virtu' della legge del Paese del quale e' residente la societa' che paga i dividendi, e' considerato come distribuzione di utili di una societa'. (4) (a) Se il beneficiario dei dividendi e' una societa' che possiede il 25 per cento o piu' della classe delle azioni per le quali vengono pagati i dividendi, il paragrafo (2) del presente articolo non si applica a quella parte dei dividendi che e' stata pagata con il reddito accumulato dalla societa' che paga i dividendi in un periodo chiuso dodici mesi prima o piu' dalla "data rilevante". Ai fini del presente paragrafo il termine "data rilevante" designa la data in cui il beneficiario dei dividendi e' divenuto proprietario del 25 per cento o piu' della classe delle azioni in questione. (b) Il sub-paragrafo (a) del presente articolo non si applica se le azioni sono state acquistate, in buona fede, per ragioni commerciali e non al fine specifico di conseguire i benefici previsti dal presente articolo. (c) Nei casi in cui e' applicabile il sub-paragrafo (a) del presente paragrafo, l'imposta dovuta sui dividendi nel Paese di cui e' residente la societa' che paga i dividendi non puo' eccedere, se tali dividendi sono assoggettati ad imposta nell'altro Paese, il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi stessi. (5) Quando una societa' residente di uno dei Paesi ricava profitti o redditi da fonti situate nell'altro Paese, il Governo di quest'altro Paese non applichera' alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a persone non residenti in detto altro Paese, ne' alcun tributo avente la natura di imposta sui profitti non distribuiti dalla societa', per il fatto che tali dividendi o profitti non distribuiti rappresentino, in tutto o in parte, profitti o redditi cosi' ricavati".

Testo vigente dal 16 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;194~art4 · fonte su Normattiva