[1]Articolo VI

[2]Nonostante le disposizioni degli articoli III e IV, i profitti che un'impresa di uno dei Paesi ricava, dalla, gestione di navi o aeromobili registrati in questo Paese sono esenti da imposta nell'altro Paese.

Testo vigente dal 26 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378~artvi · fonte su Normattiva