[1]Articolo XVIII

[2](1) Le autorita' fiscali delle Parti Contraenti si scambieranno le informazioni (che siano a loro disposizione in forza delle rispettive leggi fiscali normalmente applicate) necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione o per la prevenzione delle frodi o per l'applicazione delle disposizioni interne contro le evasioni alle leggi relative alle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate dovranno essere tenute segrete e non dovranno essere comunicate a persone diverse da quelle incaricate dell'accertamento e riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un procedimento commerciale, di affari, industriale o professionale. (2) L'espressione "autorita' fiscale" come usata in questo articolo, designa nel caso del Regno Unito i "Commissioners of Inland Revenue" o i loro rappresentanti autorizzati; nel caso dell'Italia, il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Imposte Dirette; e, nel caso dei Paesi ai quali la presente Convenzione e' estesa ai sensi dell'articolo, XX, le autorita' competenti per l'applicazione in tali Paesi delle imposte cui la presente Convenzione si riferisce.

Testo vigente dal 26 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378~artxviii · fonte su Normattiva