[1]Articolo XIX

[2](1) I nazionali di una delle Parti Contraenti non possono essere assoggettati nel territorio dell'altra Parte Contraente ad alcuna tassazione o formalita' ad essa relativa che sia diversa, piu' alta, o piu' gravosa della tassazione e relative formalita' cui sono o possono essere assoggettati i nazionali della detta altra Parte. (2) Le imprese di uno dei Paesi, tanto se siano gestite da societa' di capitali o da enti collettivi, quanto se siano gestite da societa', di persone o da persone fisiche, non possono essere assoggettate nell'altro Paese, relativamente ai redditi o profitti attribuibili alle loro stabili organizzazioni in tale altro Paese, a tassazioni diverse, piu' alte o piu' gravose delle tassazioni cui sono o possono essere assoggettate le imprese similmente gestite di detto altro Paese relativamente ai profitti analoghi. (3) Questo articolo non puo' essere interpretato come: (a) facente obbligo ad una delle Parti Contraenti di accordare ai nazionali dell'altra Parte Contraente che non sono residenti nel territorio della prima Parte le stesse deduzioni, abbuoni e riduzioni ai fini fiscali accordate ai propri nazionali; o (b) modificante il regime di imposizione in Italia dell'imposta sulle societa' a carico delle societa' di persone, associazioni, ecc., estere, tenute alla detta imposta secondo la legge italiana. (4) In questo articolo il termine "nazionali" designa: (a) con riguardo all'Italia: tutti i cittadini italiani ovunque residenti, tutte le persone residenti in Italia, le persone protette dalla Italia e tutte le persone giuridiche, societa' di persone, associazioni ed altri enti derivanti tale loro stato dalla legge in vigore in qualunque territorio italiano cui la Convenzione si applica; (b) con riguardo al Regno Unito: tutti i sudditi britannici e le persone protette dalla Gran Bretagna: (i) residenti nel Regno Unito o in qualunque altro territorio britannico cui la presente Convenzione e' estesa in forza dell'articolo XX, o (ii) derivanti tale loro stato da determinati rapporti con il Regno Unito o un qualunque altro territorio britannico cui la presente Convenzione e' estesa in forza dell'articolo XX, e tutte le persone giuridiche, societa' di persone, associazioni ed altri enti derivanti tale loro stato dalla legge in vigore in qualunque territorio britannico cui la Convenzione si applica. (5) In questo articolo il termine "tassazione" designa le imposte cui fa riferimento l'articolo I della presente Convenzione.

Testo vigente dal 26 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378~artxix · fonte su Normattiva