DI INFORMAZIONE 1. Le autorita' competenti degli Stati si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che essa prevede non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire la evasione e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o azioni concernenti tali imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorita' sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche del tribunale o nei giudizi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre a uno degli Stati l'obbligo:
- a)di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato;
- b)di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato;
- c)di fornire informazioni che potrebbero rilevare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
