[1]nel settore dei servizi

[2]Conformemente alle norme dell'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), le Parti decidono di rafforzare la cooperazione in tale settore per adeguarsi al ruolo sempre piu' importante che i servizi svolgono nello sviluppo e nella diversificazione delle loro economie. L'aumento della cooperazione sara' finalizzato al miglioramento della competitivita' del settore dei servizi della Comunita' andina ed alla sua maggiore partecipazione allo scambio di servizi a livello mondiale, in maniera compatibile con lo sviluppo sostenibile. Le Parti individueranno i settori dei servizi sui quali sara' incentrata la cooperazione. Le attivita' riguarderanno, tra l'altro, il contesto normativo e l'accesso alle fonti di finanziamento e alla tecnologia.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art14 · fonte su Normattiva