[1]nel settore dei servizi

[2]1. Le Parti decidono di potenziare la cooperazione nel settore dei servizi, conformemente alle norme dell'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), per adeguarsi al crescente ruolo svolto dai servizi nello sviluppo e nella diversificazione delle loro economie. L'intensificazione della cooperazione sara' volta al miglioramento della competitivita' del settore dei servizi centroamericani in un quadro di sviluppo sostenibile. 2. Le parti individueranno i settori dei servizi sui quali sara' incentrata la cooperazione. Le iniziative riguarderanno, tra le altre cose, le norme vigenti, in particolare le legislazioni nazionali, e l'accesso ai capitali e alla tecnologia.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art14 · fonte su Normattiva