[1]in materia di proprieta' intellettuale
[2]Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito sara' finalizzata alla promozione degli investimenti, del trasferimento di tecnologie, della divulgazione delle informazioni, delle attivita' culturali e creative e delle attivita' economiche correlate, nonche' dell'accesso e della distribuzione equa dei benefici. Entrambe le parti si impegnano a garantire, nel quadro delle rispettive legislazioni, normative e politiche, una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprieta' intellettuale, conformemente alle norme internazionali piu' rigorose.
Testo vigente dal 5 aprile 2006
