[1]in materia di promozione degli investimenti
[2]1. Le Parti decidono di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, la formazione di un clima stabilmente favorevole agli investimenti reciproci. 2. La cooperazione assumera', in particolare, la forma di:
- a)promozione e sviluppo dei meccanismi di scambio e di divulgazione di informazioni sulla legislazione in materia di investimenti e sulle opportunita' in questo settore;
- b)elaborazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti di entrambe le Parti, ove opportuno, attraverso la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri di entrambe le Parti, intesi a promuovere e a proteggere gli investimenti e ad evitare la doppia tassazione;
- c)l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative;
- d)strumenti per la creazione di joint ventures.
Testo vigente dal 5 aprile 2006
