[1]in materia di promozione degli investimenti

[2]1. Le Parti decidono di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, la formazione di un clima stabilmente favorevole agli investimenti reciproci. 2. La cooperazione assumera', in particolare, la forma di:

  • a)promozione e sviluppo dei meccanismi di scambio e di divulgazione di informazioni sulla legislazione in materia di investimenti e sulle opportunita' in questo settore;
  • b)elaborazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti di entrambe le Parti, ove opportuno, attraverso la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri di entrambe le Parti, intesi a promuovere e a proteggere gli investimenti e ad evitare la doppia tassazione;
  • c)l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative;
  • d)strumenti per la creazione di joint ventures.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art31 · fonte su Normattiva