[1]in materia di promozione degli investimenti
[2]1. Le Parti decidono di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, la formazione di un clima stabilmente favorevole agli investimenti reciproci. 2. La cooperazione potra' riguardare:
- a)la promozione di meccanismi di scambio e di divulgazione di informazioni sulla legislazione in materia di investimenti e sulle opportunita' in questo settore;
- b)l'elaborazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti in entrambe le regioni, ove opportuno, attraverso la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi centroamericani, intesi a promuovere e a proteggere gli investimenti;
- c)la semplificazione delle procedure amministrative;
- d)lo sviluppo di strumenti per la creazione di joint ventures.
Testo vigente dal 5 aprile 2006
