[1]degli obblighi

[2]1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa puo' adottare misure appropriate. Prima di procedere, essa deve fornire entro 30 giorni al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si devono privilegiare quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Tali misure sono notificate immediatamente al comitato misto e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al comitato. 3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna Parte puo' adottare immediatamente misure appropriate, conformemente al diritto internazionale, in caso di: (a) denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; (b) violazione, ad opera dell'altra Parte, degli elementi fondamentali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. L'altra Parte puo' chiedere che sia indetta urgentemente, e comunque entro 15 giorni, una riunione tra le Parti per procedere ad un esame approfondito della situazione e cercare una soluzione accettabile per le Parti.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art56 · fonte su Normattiva