[1]degli obblighi

[2]1. Le Parti prendono tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.

[3]Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa deve fornire al Consiglio congiunto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione, da effettuarsi entro trenta giorni, al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti.

[4]Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio congiunto e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di detto organo.

[5]2. Le Parti convengono che per "Casi particolarmente urgenti", a norma del paragrafo 1 del presente articolo, si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una di esse. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

  • a)in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale oppure
  • b)nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'articolo 1.

[6]3. Le Parti convengono che per "misure del caso", a norma del presente articolo, si intendono le misure prese secondo il diritto Internazionale. Se una Parte prende una misura in un caso particolarmente urgente a norma del presente articolo, l'altra Parte puo' richiedere che venga convocata una riunione urgente che faccia incontrare le Parti entro 15 giorni.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art58 · fonte su Normattiva