[1]Nazionali

[2](1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi dei presente Accordo dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi concessi ai film nazionali che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda. (2) La realizzazione di film in coproduzione tra le Parti deve ottenere l'approvazione, dopo la consultazione tra le Autorita' competenti di entrambe le Parti.

Testo vigente dal 31 agosto 2007

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2007-08-02;138~accordo-art2 · fonte su Normattiva