[1]Nazionali
[2](1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi dei presente Accordo dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi concessi ai film nazionali che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda. (2) La realizzazione di film in coproduzione tra le Parti deve ottenere l'approvazione, dopo la consultazione tra le Autorita' competenti di entrambe le Parti.
Testo vigente dal 31 agosto 2007
