(1) Nessuna restrizione sara' attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche, televisive e video turche nella Repubblica italiana o produzioni cinematografiche, televisive e video italiane nella Repubblica di Turchia, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea; (2) Inoltre, le Parti contraenti affermano la volonta' di favorire con ogni mezzo la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni provenienti dall'altra Parte.
Testo vigente dal 31 agosto 2007
