[1]Limitazioni ed eccezioni
[2]Le Parti possono prevedere nella loro legislazione che in determinati casi speciali i diritti conferiti ai titolari di diritti di cui agli articoli da 10.5 a 10.10 siano soggetti a limitazioni o eccezioni, purche' queste non siano in contrasto con uno sfruttamento normale dell'opera e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli legittimi interessi dei titolari di diritti.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
