[1]Limitazioni ed eccezioni

[2]Le Parti possono prevedere nella loro legislazione che in determinati casi speciali i diritti conferiti ai titolari di diritti di cui agli articoli da 10.5 a 10.10 siano soggetti a limitazioni o eccezioni, purche' queste non siano in contrasto con uno sfruttamento normale dell'opera e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli legittimi interessi dei titolari di diritti.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1011 · fonte su Normattiva